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APE

La Certificazione Energetica degli edifici è stata introdotta dalla Direttiva Comunitaria 2002/91/CE (anche nota come direttiva EPBD - Energy Performance of Buildings Directive), con criteri vincolanti per tutti gli Stati membri.

La Direttiva è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 192/2005 e da una serie di Decreti e Regolamenti attuativi, modificati ed emendati più volte nel corso degli anni per tenere conto dei successivi aggiornamenti della norma europea apportati dalle Direttive 2010/31/UE e 2018/844/CE.

L’Attestato di prestazione energetica (APE) è un documento riferito alla singola unità immobiliare che riporta la prestazione energetica dell’edificio in modo sintetico e comprensibile a tutti. In particolare, sono riportate le prestazioni energetiche dell’involucro, degli impianti e la classe energetica.

La prestazione energetica viene espressa con l’attribuzione di una classe energetica. Le classi energetiche sono dieci (A4 / A3 / A2 / A1 / B / C / D / E / F / G) e individuano un range della prestazione energetica, partendo dalla classe migliore corrispondente alla lettera A4 (edificio più efficiente) fino alla classe con la peggiore prestazione energetica (edificio meno efficiente) individuata con la lettera G.

L’APE contiene le informazioni sulle caratteristiche energetiche di un immobile, sui consumi che saranno necessari per la sua climatizzazione invernale, estiva, per l’acqua calda sanitaria, per la ventilazione (se presente) e per gli edifici residenziali, illuminazione e trasporti.

In base alle disposizioni vigenti è obbligatorio predisporre e registrare l’APE nel caso di:

-      edifici di nuova costruzione , inclusi i casi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti o di edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante. In questi casi l’APE deve essere consegnato in sede di richiesta della domanda di agibilità

-      Interventi di riqualificazione energetica per i quali si richieda accesso a detrazioni fiscali

-      unità immobiliari o edifici esistenti in caso di vendita, trasferimento a titolo gratuito o di nuova locazione, qualora l'edificio non ne sia già dotato

-     edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250 m2, qualora l'edificio non ne sia già     dotato

-      richiesta di mutuo quando ci si rapporta con la banca per chiedere la surroga

Nel caso di immobili privi di impianto termico è comunque obbligatorio redigere l’APE considerando un impianto virtuale per la climatizzazione invernale.

La MUST s.a.s. , avvalendosi della professionalità dei propri Certificatori qualificati (iscritti nell'elenco dei Certificatori APE-Sicilia), fornisce una consulenza completa per la redazione dell’Attestato di prestazione energetica (APE) del Vostro immobile in tempi brevi!