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Ai sensi dell'Art. 37 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), il Datore di Lavoro di ogni unità produttiva deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una formazione ed un addestramento (se necessario per l’attività in questione) sufficiente ed adeguato in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni, anche rispetto alle conoscenze linguistiche ed un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti.

Si definisce attrezzatura di lavoro, qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti e necessari allo svolgimento di un’attività o all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.

Tra gli obblighi del Datore di Lavoro, dettati dall'art. 43 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), al comma b) rientra quello di "designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza".

Tra gli obblighi del Datore di Lavoro, dettati dall'art. 43 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), al comma b) rientra quello di "designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza".

Tra gli obblighi del Datore di Lavoro, dettati dall'art. 43 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), al comma b) rientra quello di "designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza".

Il comma 2 dell’Art. 47 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), prevede che in tutte le aziende o unità produttive, sia eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS.

Il D.Lgs. 81/08 all’Art. 2 definisce il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) come “la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.

Il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) al Capo III obbliga il Datore di Lavoro a riconoscere le competenze delle persone che svolgono lavori sugli impianti elettrici. In particolare l’Art. 82, comma 1 vieta di eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui i lavori sono affidati a Lavoratori riconosciuti dal Datore di Lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica.

L'Art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs 81/08 (Testo Unico in Materia di Sicurezza e Salute Sui Luoghi di Lavoro), definisce il Preposto quale "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"

 

L'Art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs 81/08 (Testo Unico in Materia di Sicurezza e Salute Sui Luoghi di Lavoro), definisce il Dirigente quale "persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa".