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Corso Rappresentante dei Lavoratori per la SicurezzaIl comma 2 dell’Art. 47 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), prevede che in tutte le aziende o unità produttive, sia eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS.

Il D.Lgs. 81/08 all’Art. 2 definisce il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) come la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo.

Nelle aziende o unità produttive, invece, con più di 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

Il comma 7 del sopracitato Articolo 47, stabilisce il numero minimo di RLS che deve essere eletto all’interno delle unità produttive:

  • 1 rappresentante con meno di 200 lavoratori
  • 3 rappresentanti da 201 a 1000 lavoratori
  • 6 rappresentanti con più di 1000 dipendenti

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare al RLS la formazione adeguata e necessaria per gestire il ruolo di rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La formazione del RLS si deve svolgere nel normale orario di lavoro e, in ogni caso, non deve essere inferiore a quella prevista all’Art. 37 del D.Lgs. 81/08.

La durata minima della formazione è di 32 ore iniziali, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

  1. principi giuridici comunitari e nazionali
  2. legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  3. principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi
  4. definizione e individuazione dei fattori di rischio
  5. valutazione dei rischi
  6. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
  7. aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori
  8. nozioni di tecnica della comunicazione

La contrattazione collettiva nazionale disciplina, altresì, le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

 

INFO

Contatta la MUST s.a.s. alla sezione CONTATTI per conoscere i costi, le modalità di accesso ed il calendario dei corsi in programmazione. Nel caso di Aziende con specifiche esigenze e con un numero congruo (almeno 5 persone) di Addetti che necessitano di formazione/aggiornamento, la MUST s.a.s. organizza corsi mirati, fuori programmazione, secondo le Vostre specifiche esigenze logistiche e temporali.