L’Art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs 81/08 (Testo Unico in Materia di Sicurezza e Salute Sui Luoghi di Lavoro), definisce il Preposto quale “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa“

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e della Legge 2015/2021, la nomina del preposto è obbligatoria in tutte le unità produttive, ad opera del Datore di Lavoro.
⃟ Gli obblighi del preposto, in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di cui all’Art. 19 del D.Lgs. 81/08, prevedono di:
- sovrintendere e vigilare affinché i singoli lavoratori rispettino gli obblighi di legge, le disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le istruzioni d’uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.
Secondo l’Accordo Stato‐Regioni del 21 dicembre 2011 n° 221, la formazione del Preposto deve comprendere quella per i Lavoratori, così come prevista ai punti precedenti, e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
⃟ La durata minima del modulo integrativo per Preposti è di 8 ore ed i contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all’articolo 37, comma 7, del D.lgs. n. 81/08, comprendono:
- Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
- Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
- Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- Incidenti e infortuni mancati
- Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
- Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
- Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
Con riferimento ai Preposti, secondo l’Accordo Stato‐Regioni del 21 dicembre 2011 n° 221, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia si salute e sicurezza del lavoro.

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