Il comma 2 dell’Art. 47 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), prevede che in tutte le aziende o unità produttive, sia eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS.
Il D.Lgs. 81/08 all’Art. 2 definisce il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) come “la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo.
Nelle aziende o unità produttive, invece, con più di 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

Il comma 7 del sopracitato Articolo 47, stabilisce il numero minimo di RLS che deve essere eletto all’interno delle unità produttive:
1. 1 rappresentante con meno di 200 lavoratori
2. 3 rappresentanti da 201 a 1000 lavoratori
3. 6 rappresentanti con più di 1000 dipendenti
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare al RLS la formazione adeguata e necessaria per gestire il ruolo di rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La formazione del RLS si deve svolgere nel normale orario di lavoro e, in ogni caso, non deve essere inferiore a quella prevista all’Art. 37 del D.Lgs. 81/08
⃟ La durata minima della formazione è di 32 ore iniziali, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
- principi giuridici comunitari e nazionali
- legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi
- definizione e individuazione dei fattori di rischio
- valutazione dei rischi
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
- aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori
- nozioni di tecnica della comunicazione
La contrattazione collettiva nazionale disciplina, altresì, le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

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