Si definisce attrezzatura di lavoro, qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti e necessari allo svolgimento di un’attività o all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.
Ai sensi dell’Art. 71, comma 7, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il Datore di Lavoro prende le misure necessarie affinché:
- in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
- l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguata;

L’Art. 73 del medesimo Decreto, prevede che, nell’ambito degli obblighi di cui agli Artt.36 e 37, il Datore di Lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i Lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:
1. alle condizioni di impiego delle attrezzature;
2. alle situazioni anormali prevedibili.
I Lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, devono ricevere una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
L’Accordo Stato‐Regioni del 22 febbraio 2012 n° 53/CSR individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli Operatori, nonché, detta le modalità, la durata ed i requisiti minimi della formazione.
⃟ CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE)
L’Allegato III dell’Accordo Stato‐Regioni del 22 febbraio 2012 n° 53/CSR prevede per tale categoria di attrezzatura tre distinti moduli formativi, i primi due uguali per tutte le categorie di PLE ed un ultimo modulo pratico specifico che varia, per forma e contenuti, in funzione della tipologia di PLE, per un totale di rispettivamente di 8 o 12 ore.
Nello specifico:
- Modulo giuridico-normativo – 1 Ora
- Modulo tecnico – 3 Ore
- Modulo pratico specifico: per PLE con stabilizzatori – 4 Ore
- Modulo pratico specifico: per PLE senza stabilizzatori – 4 Ore
- Modulo pratico specifico: per PLE con e senza stabilizzatori – 6 Ore
⃟ CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO
L’Allegato VI dell’Accordo Stato‐Regioni del 22 febbraio 2012 n° 53/CSR prevede per tale categoria di attrezzatura tre distinti moduli formativi, i primi due uguali per tutte le categorie di PLE ed un ultimo modulo pratico specifico che varia, per forma e contenuti, in funzione della tipologia di PLE, per un totale di rispettivamente di 12 o 16 ore.
Nello specifico:
- Modulo giuridico-normativo – 1 Ora
- Modulo tecnico – 7 Ore
- Modulo pratico specifico: per CARRELLI industriali semoventi – 4 Ore
- Modulo pratico specifico: per CARRELLI semoventi a braccio telescopico – 4 Ore
- Modulo pratico specifico: per CARRELLI semoventi telescopici rotativi – 4 Ore
- Modulo pratico specifico: modulo unico per tutte e 3 le categorie sopra – 8 Ore

I suddetti corsi verranno autorizzati ed accreditati dalla AIFES Formazione di cui la MUST S.a.s. è Sede Torritoriale e Soggetto Formatore.