
Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è un attestato che certifica il rispetto della normativa di prevenzione incendi, ossia certifica la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Il CPI è rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco previo esame della sussistenza dei requisiti previsti dalle norme in materia. Il CPI certifica quindi che l’attività è stata verificata e trovata dai Vigili del Fuoco conforme alle norme antincendio ed alle disposizioni di sicurezza vigenti in materia.
L’elenco delle attività soggette al CPI è contenuto nell’Allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi. Le attività sottoposte a veriche e controlli di prevenzione incendi si distinguono, ancora, nelle Categorie A, B e C, come individuate nell’Allegato I, in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
⃟ La differenza tra le categorie (A – B – C) genera iter burocratici diversi:
⃟ Categoria A
I vigili del fuoco non valutano preventivamente i progetti
⃟⃟ Categoria B e C
Gli enti ed i privati responsabili delle attività, sono tenuti a richiedere al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
Per le Categorie A e B, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, entro sessanta giorni, effettua i controlli. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Per la Categoria C, invece, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, entro sessanta giorni, effettua i controlli. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.
⃟ Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi
Tutti i Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) sono soggetti a rinnovo periodico. Il rinnovo avviene mediante dichiarazione di “situazione non mutata”, in modo del tutto analogo a quanto già previsto dal D.P.R. n. 37 del 12/01/1998. L’Art. 5 del DPR n. 151/2011 stabilisce che, prima dello scadere del periodo di validità del CPI, il titolare dell’attività presenti un’Attestazione di Rinnovo corredata da una Asseverazione di un Professionista, comprovante l’efficienza e perfetto funzionamento dei dispositivi, nonché dei sistemi e degli impianti antincendio.
⃟ La MUST s.a.s., avvalendosi della professionalità dei propri tecnici abilitati alla prevenzione incendi (iscritti nell’elenco di cui all’Art. 6 del D.M. 25.03.1985), fornisce una consulenza completa sia in fase di rinnovo che in fase di rilascio di Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per nuova attività e/o integrazione/modifica dell’esistente:
- Verifiche e rilievi preliminari;
- Progettazione tecnica antincendio;
- Redazione della documentazione tecnica antincendio;
- Verifica e collaudo delle attrezzature e dei dispositivi antincendio;
- Istruzione della pratica e presentazione della documentazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Assistenza tecnica al sopralluogo da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.